Scemo chi lègge (attenzione all’accento)

legge 194/1978

Articolo 4: Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 (2), o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Articolo 12: La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela.   

"Un neonato vitale, in estrema prematurità, va trattato come qualsiasi persona in condizioni di rischio, e assistito adeguatamente". Così si legge in un documento congiunto, firmato dai direttori delle cliniche di Ostetricia e Ginecologia di tutte e quattro le facoltà di Medicina delle università romane: La Sapienza, Tor Vergata, la Cattolica e il Campus Biomedico. Secondo i cattedratici, infatti, "con il momento della nascita la legge attribuisce la pienezza del diritto alla vita e, quindi, all’assistenza sanitaria". Di fatto, nel caso in cui un feto nasca vivo dopo un’interruzione di gravidanza, il neonatologo deve intervenire per rianimarlo, "anche se la madre è contraria, perché prevale l’interesse del neonato".  

Il presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro, è stato condannato a 5 anni nel processo per le ‘talpe’ alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. La terza sezione penale del Tribunale, presieduta da Vittorio Alcamo, ha escluso l’aggravante di aver favorito la mafia. A Cuffaro è stata applicata anche la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.La corte, pur riconoscendo una condotta colpevole di favoreggiamento a favore degli altri imputati (alcuni dei quali condannati per associazione di tipo mafioso), non ha ritenuto dimostrata l’aggravante di aver favorito l’organizzazione criminale e quindi ha applicato una pena più bassa. 

Antonio Di Pietro invita ad aver rispetto delle sentenze e della magistratura: "Non serve prendersela con la magistratura che fa semplicemente il proprio dovere. Bisogna impedire che si arrivi davvero alla crisi della democrazia. E l’unica soluzione è quella di mettere a punto un codice etico da proporre come patto con gli elettori". 

“…dell’Antimafia fanno parte due pregiudicati per corruzione e finanziamento illecito, Cirino Pomicino e Alfredo Vito, e un discreto numero di indagati. In pratica, Pomicino, dall’alto delle sue due condanne, e Vito, dall’alto del suo patteggiamento per 22 tangenti (con restituzione di 5 miliardi di lire di refurtiva) raccomandano ai partiti di attenersi alla più rigorosa legalità, evitando di candidare condannati (a parte loro due, si capisce). Non è meraviglioso?
(Da “I dilettanti dell’Antimafia” di Marco Travaglio) 

Le Commissioni del Partito Democratico
Formate il 27 ottobre 2007, nel corso dell’Assemblea Costituente Nazionale di Milano, le Commissioni hanno il compito di predisporre, entro il 31 gennaio 2008, le proposte di Statuto, del Manifesto dei valori e del Codice etico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea costituente entro il 28 febbraio 2008. Ogni commissione è composta da 100 componenti l’assemblea, metà uomini e metà donne, indicati dai candidati alla carica di segretario, proporzionalmente ai componenti eletti nell’assemblea collegati a ciascun candidato. Ogni commissione elegge nel suo seno un Presidente e un Relatore, può organizzare il proprio lavoro in sottocommissioni, e predispone forme di consultazione e coinvolgimento nelle scelte dei componenti l’assemblea costituente.
(da
http://www.partitodemocratico.it/cgi-bin/adon.cgi?act=doc&doc=103515)
  

«L’applicazione in successione dei regimi transitori strutturati dalla normativa a favore delle reti esistenti ha avuto l’effetto di impedire l’accesso al mercato degli operatori privi di radiofrequenze. Questo effetto restrittivo è stato consolidato dall’autorizzazione generale, a favore delle sole reti esistenti, ad operare sul mercato dei servizi radiotrasmessi. Tali regimi hanno avuto l’effetto di cristallizzare le strutture del mercato nazionale e di proteggere la posizione degli operatori nazionali giá attivi su questo mercato […]
In Italia il piano nazionale di assegnazione per le frequenze non è mai stato attuato per ragioni essenzialmente normative, che hanno consentito agli occupanti di fatto delle frequenze di continuare le loro trasmissioni nonostante i diritti dei nuovi titolari di concessioni. Le leggi succedutesi, che hanno perpetuato un regime transitorio, hanno avuto l’effetto di non liberare le frequenze destinate ad essere assegnate ai titolari di concessioni in tecnica analogica e di impedire ad altri operatori di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale».
(Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza di pochi giorni fa, con cui viene dichiarato ILLEGITTIMO il sistema televisivo italiano, così come regolato dalle Leggi Mammì e Gasparri a partire dal 1994)


rispettare la legge significa prima di tutto rispettare il valore del concetto di legge.
dovremmo spiegarlo a chi fa e disfa tutto, dice e poi nega, calpesta.

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